Coronavirus: Lombardia in zona rossa, cosa si può fare?

Il Decreto della Presidenza del Consiglio del 14 gennaio 2021 contiene nuove disposizioni urgenti per la prevenzione della diffusione del Covid-19, valide dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.Il DPCM del 14 gennaio 2021 conferma l’individuazione di tre differenti “zone” (gialla, arancione, rossa), corrispondenti a diversi scenari di rischio, e istituisce inoltre, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021, una cosiddetta “zona bianca” nella quale si collocano le Regioni con un livello di rischio basso.

Fino al 15 febbraio 2021 restano vietati, su tutto il territorio nazionale, gli spostamenti tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.

In base all’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 gennaio 2021, a partire da domenica 17 gennaio la Lombardia è collocata in “zona rossa”.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a fronte della situazione emergenziale da COVID-19, ha firmato l’8 gennaio 2021 l’Ordinanza regionale n. 675 che prevede la sospensione delle limitazioni alla circolazione dei veicoli Euro 4 diesel, nei Comuni in Fascia 1 e nei Comuni con più di 30.000 abitanti in Fascia 2, stabilita dall’Allegato 1 della deliberazione della Giunta Regionale n. 3606 del 28/09/2020, fino al prorogarsi della situazione emergenziale.

Di seguito sono dettagliate le misure valide in Lombardia.

Spostamenti e trasporti
Sono vietati gli spostamenti da una regione all’altra, da un Comune all’altro e all’interno del proprio Comune, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita.

Dalle ore 5 alle ore 22 è consentito spostarsi una sola volta al giorno verso un’altra abitazione privata ubicata all’interno dello stesso comune, nel limite massimo di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi (oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

Chi vive in un Comune fino a 5.000 abitanti può spostarsi dalle 5.00 alle 22.00 entro i 30 km dai confini comunali. Sono esclusi in ogni caso gli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Trasporto pubblico locale
A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, anche non di linea, la capienza è limitata ad un massimo del 50% del totale. Il limite non si applica per il trasporto scolastico dedicato.

Spostamenti dall’estero in Italia
Il DPCM 14 gennaio 2021 continua a basarsi su elenchi di Paesi, contenuti nell’allegato 20, per i quali sono previste differenti misure. Per quanto riguarda, in particolare, i Paesi UE, Schengen e associati, si segnala che tali Paesi sono collocati in elenco C, con conseguente obbligo di tampone, effettuato nelle 48 ore precedenti all’imbarco, per l’ingresso in Italia.

ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE 
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita.
Rimangono aperti i punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole e le altre attività di vendita individuate nell’Allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività, ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
Sono chiusi i mercati, fatta eccezione per le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Sono inoltre sospese le attività inerenti ai servizi alla persona. Rimangono comunque aperti i barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e le altre attività indicate nell’Allegato 24 del DCPM.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
L’asporto è consentito fino alle ore 18.00 per i bar (codici ATECO 56.3 e 47.25) e fino alle ore 22 per le altre attività, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo autostrade, ospedali e aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza minima di un metro tra ciascuna persona.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Le lezioni si svolgono tramite didattica a distanza per tutti gli studenti delle scuole superiori.
È possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
– utilizzare i laboratori,
– mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e prime medie si svolgono in presenza.
È obbligatorio utilizzare dispostivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore ai 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
A partire da lunedì 18 gennaio 2021, a seguito dell’inserimento della Lombardia in “zona rossa”, le attività delle classi seconde e terze medie si svolgono attraverso la didattica a distanza.
Per gli alunni delle scuole seconde e terze medie è possibile svolgere attività in presenza soltanto se vi è la necessità di:
– utilizzare i laboratori,
– mantenere una relazione educativa nei confronti di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali.

Le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica proseguono le proprie attività formative e curriculari attraverso la modalità a distanza, comprese quelle relative al primo anno del corso di studi e ai laboratori. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività eventualmente individuate dalle Università possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza.

Attività culturali
Sono sospese le mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione degli archivi e delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione. È inoltre confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto.
Sono sospesi convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. Sono inoltre vietate sagre, fiere di qualunque genere ed altri eventi analoghi.
Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, comprese quelle conseguenti a cerimonie civili e religiose. È confermata la chiusura di sale da ballo, discoteche o locali simili, sia all’aperto che al chiuso. Restano sospese anche le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Sport
Sono sospese le attività sportive, comprese quelle che si svolgono nei centri sportivi all’aperto, così come tutti gli eventi e le competizioni sportive organizzate dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale da CONI e CIP. Restano chiuse palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche).
È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro da ogni altra persona, fatti salvi i casi in cui sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (salvo che per i soggetti esclusi da tale obbligo). È altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva all’aperto in forma individuale.

Luoghi di culto e cerimonie
Viene garantito l’accesso ai luoghi di culto, che deve però avvenire con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone e garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgeranno nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni.

Impianti sciistici
Fino al 14 febbraio sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici, che possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni, per lo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali oppure per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di tali competizioni. La riapertura dal 15 febbraio è subordinata all’approvazione di apposite linee guida da parte Comitato tecnico scientifico.

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