Le nuove disposizioni valide per il periodo natalizio

Il Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre individua per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate ad evitare assembramenti durante le festività natalizie. Le misure sono modulate diversamente su giorni festivi e prefestivi – per i quali sono previste le misure della ‘zona rossa’ – e per i giorni feriali, per i quali le limitazioni valide saranno quelle della ‘zona arancione’.

Nello specifico, nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Invece, nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.

Rimane valido dal 21 dicembre al 6 gennaio, quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome.
È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.

Disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

All’interno del proprio comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

Disposizioni valide per le “zone rosse”.

Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”.

Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del comune stesso, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all’interno del proprio comune, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM.

Limitazioni agli spostamenti sul territorio

Fino al 20 dicembre è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla. È consentito transitare nelle aree rosse o arancioni per raggiungere altri territori collocati in zona gialla.

È invece possibile recarsi in una zona rossa o arancione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.

Nel periodo dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 si applicano le limitazioni previste dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal DPCM 3 dicembre 2020. Per approfondire leggi la sezione “Limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività”.

Modello autodichiarazione

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