Cernusco s/n – Le limitazione alla circolazione

Dal 1° ottobre 2018 sono in vigore due importanti disposizioni per la tutela della salute pubblica, che comportano delle limitazioni alla circolazione dei veicoli a motore:

  • la Legge Regionale 24/2006 ‘Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambientale
  • l’Ordinanza Sindacale 234/2018 ‘Misure temporanee dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale’

Le due misure sono diverse tra loro e implicano differenti limitazioni.

Legge Regionale 24/2006

Al di fuori delle deroghe previste ed indicate nel protocollo P.R.I.A. (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria) dall’ 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, dalle 7:30 alle 19:30 sarà vietata la circolazione dei veicoli a benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2 e 3.

La circolazione di veicoli in violazione alle prescrizioni previste dal protocollo PRIA è sanzionata dall’art.27 c.11 della Legge Regionale n.24/2006 e comporta il pagamento di una somma fra 75,00 e 450,00 Euro (Pagamento in misura ridotta € 150,00).

Non trattandosi di norme inerenti il Codice della Strada l’applicazione delle eventuali sanzioni prescinde dal posizionamento di segnaletica stradale e l’organo deputato per l’eventuale il ricorso è il Dirigente dell’Ufficio Ecologia del Comune di Cernusco Sul Naviglio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina dedicata alle misure per migliorare la qualità dell’aria sul sito web di Regione Lombardia

Ordinanza Sindacale 234/2018

Viene applicata solamente nel caso di sforamento dei livelli di PM10 oltre i 50mcg/m3 e prevede l’applicazione di due livelli di intervento, in base al numero di giorni di sforamento consecutivi: per oltre quattro giorni il primo e per oltre dieci giorni il secondo.

· Misure di primo livello – al superamento del limite giornaliero di PM 10 di 50 ug/m3 per 4 giorni consecutivi:

estensione delle limitazioni sulla circolazione anche alle autovetture private diesel Euro 4 in ambito urbano dalle 8:30 alle 18:30, e per i veicoli commerciali fino a diesel Euro 3 dalle 8:30 alle 12:30 (più altre limitazioni elencate a pag. 5 e 6 dell’ordinanza sindacale);

· Misure di secondo livello – al superamento del limite giornaliero di PM 10 di 50 ug/m3 per 10 giorni consecutivi:

tutte le misure del primo livello con l’aggiunta dell’estensione delle limitazione alla circolazione dei veicoli commerciali diesel Euro 3 nella fascia 8:30 – 18:30 ed Euro 4 nella fascia 8:30 – 12:30.

Per le violazioni inerenti la circolazione stradale si applicano gli artt. 6 e 7 comma 13 bis del Codice della Strada che comportano il pagamento di una somma fra 164,00 e 663,00 Euro (pagamento in misura ridotta € 164,00).
Trattandosi di norme inerenti il Codice della Strada per l’applicazione delle eventuali sanzioni è obbligatoria l’apposizione di segnaletica stradale temporanea e l’organo deputato per eventuale ricorso è il Prefetto di Milano o in alternativa il Giudice di Pace di Milano.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulle limitazioni è possibile consultare l’Ordinanza sindacale n. 234/2018 sul sito web del Comune.

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